
STATUTO
Costituzione - sede – durata
Art.1
Ai sensi dell’art. 14 e seguenti del codice civile e del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, nel giorno 01-01-2010 è costituita l’associazione denominata Associazione Culturale S.A.V.E. .
L’associazione ha sede in via Monte Santo n. 7 , 00195 Roma
Art.2
La durata dell’associazione è illimitata. Può essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci fondatori.
Scopo
Art. 3
Ogni fine di lucro è escluso dagli scopi dell’associazione.
L’associazione intende operare perché si diffonda una cultura del risparmio energetico tra i tecnici e l’opinione pubblica. In questo progetto rientrano la promozione dell’utilizzo razionale dell’energia per accelerare il cammino verso un sistema energetico basato su fonti rinnovabili, la salvaguardia della salute, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente naturale ed antropico attraverso strategie d’intervento di qualità.
L’associazione ha quale scopo principale l’informazione, l’istruzione e la sensibilizzazione della pubblica opinione tramite:
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l’istituzione di corsi;
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l' istituzione di “punti informativi” gratuitamente accessibili al pubblico;
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l’apertura di un sito internet che contenga un forum per le discussioni sugli argomenti correlati al risparmio energetico negli edifici;
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l’organizzazione di congressi, convegni, seminari e mostre;
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la costituzione di gruppi di lavoro per l'approfondimento di temi specifici;
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la pubblicazione e diffusione di riviste,materiali didattici, opuscoli;
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il conferimento di incarichi di studio, di programmazione, di progettazione e di ricerca.
Il sodalizio pertanto intende promuovere l’introduzione delle energie rinnovabili e delle tecniche costruttive adatte al risparmio energetico, una conoscenza delle possibilità e delle responsabilità personali di ogni cittadino.
Ogni fine di lucro e di distribuzione degli utili anche indiretta, nonchè avanzi di gestione, fondi di riserva o capitali durante la vita dell’associazione sono esclusi dagli scopi dell’associazione stessa, che opera al di fuori delle organizzazioni di partito.
Inoltre l'associazione può compiere qualunque altra attività accessoria e strumentale per il raggiungimento dello scopo sociale.
Soci
Art. 4
L’associazione è costituita da un numero illimitato di soci; essi hanno diritto di partecipare alle attività ed alle manifestazioni organizzate dall’associazione. Le condizioni per l’ammissione, gli obblighi e gli oneri cui sono tenuti sono stabiliti dal presente statuto, dall’eventuale regolamento e dalle disposizioni predisposte dal consiglio direttivo. I soci debbono pagare anticipatamente le quote di partecipazione ed i contributi stabiliti dal consiglio direttivo.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione dell’associato alla vita associativa.
La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Art. 5
I soci si suddividono nelle seguenti categorie:
a) fondatori: sono quelli che hanno partecipato alla costituzione del sodalizio;
b) ordinari: sono coloro che vi sono stati ammessi, contribuendo al perseguimento degli scopi dell’organizzazione. Essi pagano la quota di ammissione ed una quota periodica nell’ammontare stabilito dal consiglio direttivo;
c) sostenitori: sono le persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni pubblici o privati che condividendo le finalità del sodalizio vi sono ammessi con delibera del comitato direttivo; essi pagano la quota annuale nell’ammontare almeno quadruplo di quello di cui alla precedente lettera, stabilito dal comitato direttivo.
Art. 6
Per essere ammesso all’associazione l’interessato deve inoltrare domanda al consiglio direttivo; con la firma della domanda egli deve dichiarare di accettare lo statuto sociale, gli eventuali regolamenti interni e le disposizioni emanate dal consiglio direttivo.
Quest’ultimo decide con deliberazione motivata.
Art. 7
Il socio che intende recedere dall’associazione deve darne comunicazione al consiglio direttivo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; egli è tenuto al pagamento delle quote periodiche e delle altre contribuzioni previste sino alla data della delibera del consiglio direttivo che accoglie il recesso.
Art. 8
La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:
- per esclusione, quando il socio con la sua condotta ha pregiudicato il buon andamento dell’associazione;
- per morosità nel pagamento delle quote associative e delle altre contribuzioni stabilite dal consiglio direttivo, trascorsi quindici giorni dal sollecito scritto inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La perdita della qualità di socio è deliberata dal consiglio direttivo con decisione motivata.
Assemblea
Art. 9
Possono intervenire all’assemblea i soci in regola con i versamenti e le contribuzioni stabiliti dal consiglio direttivo.
L’assemblea dei soci è convocata dall’organo direttivo con avviso da affiggersi nei locali dell’associazione, ovvero da spedirsi via fax o via posta elettronica o per raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, anche su richiesta di almeno un terzo degli associati.
L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo - anche diverso dalla sede, del giorno, dell’ora della riunione, degli argomenti all’ordine del giorno; nonché l’indicazione del giorno della seconda convocazione, che sarà diverso da quello previsto per la prima.
In assenza delle formalità che precedono, l’assemblea è validamente costituita quando sono presenti i membri del consiglio direttivo e tutti gli associati.
Art. 10
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o da altra persona nominata dall’assemblea, la quale nomina un segretario e ove occorrano due scrutatori, scegliendoli fra i soci presenti.
Di ogni assemblea è redatto il relativo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 11
Ogni socio maggiore di età ha diritto ad un voto; è in facoltà del socio di farsi rappresentare in assemblea da altro socio, mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di 3 (tre) soci.
Art. 12
L’assemblea ordinaria approva i bilanci preventivo e consuntivo, nomina i componenti dell’organo direttivo determinandone il numero e delibera sugli altri argomenti attinenti la gestione del sodalizio.
Essa è convocata almeno una volta l’anno, entro e non oltre il mese di aprile.
Art. 13
L’assemblea straordinaria ha per oggetto le modifiche del presente statuto e lo scioglimento del sodalizio.
Art. 14
Sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione esse sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Sia in prima che in seconda convocazione, l’assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentanti il Consiglio direttivo
Art. 15
L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo costituito da 3 (tre) a 9 (nove) consiglieri, secondo quanto sarà di volta in volta stabilito al momento della nomina.
Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente ed il vice-presidente.
Il consiglio direttivo con apposita delibera può precisare le funzioni attribuite a ciascun consigliere nell’ambito della propria qualifica.
I consiglieri durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.
In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più componenti il consiglio direttivo, i consiglieri in carica provvederanno alla loro sostituzione per cooptazione; tale sostituzione dovrà essere ratificata dalla prima assemblea ordinaria dei soci successiva alla cooptazione stessa. Il consigliere neo-eletto durerà in carica sino alla conclusione del mandato dell’intero consiglio direttivo del quale fa parte.
Tutte le cariche sociali sono gratuite; tuttavia è consentito il rimborso spese all’organo amministrativo che le abbia sostenute nell’interesse dell’associazione.
Art. 16
Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove su iniziativa del presidente, o quando ne sia fatta richiesta anche da un solo consigliere.
L’avviso da affiggersi nei locali dell’associazione ovvero da spedirsi via fax o via posta elettronica almeno otto giorni prima della riunione, deve contenere il giorno, l’ora, il luogo della riunione e l’indicazione degli argomenti da discutere.
In mancanza delle modalità che precedono, il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando vi interviene la maggioranza dei suoi componenti, e le sue deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni sono trascritte sul libro dei verbali del consiglio stesso.
Art. 17
Al consiglio direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria del sodalizio, senza limitazione alcuna.
Esso può predisporre regolamenti interni ai quali debbono adeguarsi gli associati.
Art. 18
La rappresentanza dell’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio direttivo; in caso di urgenza o di suo impedimento egli è sostituito dal vice-presidente.
Esercizio sociale
Art. 19
Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ciascuno di essi, il consiglio direttivo predispone i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci, da convocarsi entro il mese di aprile dell’anno successivo.
I bilanci preventivo e consuntivo devono essere affissi nei locali dell’associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza; di essi possono essere rilasciate copie ai soci che ne facciano richiesta.
Patrimonio e finanziamento dell’associazione
Art. 20
Le spese occorrenti per il funzionamento dell’associazione sono sostenute con le seguenti entrate:
a) quote ordinarie degli associati;
b) eventuali lasciti e donazioni;
c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati;
d) proventi per prestazioni di servizi vari.
Le entrate costituiscono il patrimonio dell’associazione, dedotte le spese di gestione del sodalizio.
E’ vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione ovvero di fondi o riserve durante la vita dell’ente a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Scioglimento
Art. 21
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, la quale può nominare uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento del sodalizio per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
Disposizioni generali
Art. 22
Per quanto non contenuto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
Allegati:
| File | Descrizione | Dimensione del File |
Statuto_SAVE.pdf | Versione scaricabile dello statuto dell'associazione culturale S.A.V.E. | 64 Kb |
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